Capodrise-Di seguito l’intervento della consigliera nel consiglio comunale di ieri 18-05-2017 a Capodrise:
“Spiegherò in modo semplice le ragioni per le quali non approvo la proposta di deliberazione “Attuazione del Piano Zona 167. Modifica al limite di altezza massima sul lotto 11 destinato a Centro Commerciale” che reputo scorretta e non legittima sul piano amministrativo e rischiosa sul piano penale. “
“La proposta di deliberazione riguarda una deroga ai parametri urbanistici previsti nelle norme di attuazione del piano di edilizia economica e popolare e, in particolare, i limiti di altezza da rispettare per un intervento edilizio diretto. Il tema a mio avviso, non è di poco conto e necessita di riflessioni approfondite sulle procedure da utilizzare per rendere valide ed efficaci le modifiche che si propongono. In aggiunta a tale problematica, sollevo un’altra questione: è possibile modificare i contenuti di un bando di gara dopo l’espletamento dello stesso?”
La prof. Argenziano ha ripercorso, a questo punto, i vari passaggi della vicenda.
“In data 18 Gennaio 2016 la ditta Siciliano SRL risultava aggiudicataria della gara per l’acquisto dell’immobile nell’area 167 identificato come lotto 11 a seguito di offerta priva di concorrenti e con ovvia accettazione di tutte le condizioni di gara e della conoscenza piena delle clausole e dei diritti legati al terreno da acquisire. Stiamo parlando, quindi, della conoscenza e accettazione dei parametri urbanistici del lotto. In data 4 Maggio 2017 la società Siciliano comunicava, all’Amministrazione comunale, che il limite di altezza previsto per l’area non consente di realizzare il fabbricato commerciale programmato e, pertanto, avanzava richiesta di deroga e modifica dell’altezza massima. In pochi giorni l’amministrazione comunale ha confezionato la proposta di deliberazione che stiamo esaminando e che contempla l’accettazione piena delle ragioni della società con argomenti che arrivano quasi a riconoscere l’erroneità dei parametri urbanistici del piano. Nella delibera proposta, infatti, ci si affanna a dimostrare che i due piani con altezza minima di 3,5 metri obbligano a superare i vincoli di altezza prescritti e a giustificare la richiesta di deroga. “
Qui di seguito le domande poste agli amministratori:
- “Chi ha stabilito che il fabbricato da realizzare deve essere per forza di due piani?
- Chi può escludere che l’assenza di offerte e i tempi lunghi di vendita dell’immobile non dipendessero proprio dai vincoli stringenti del piano?
- Come possono i tecnici della società Siciliano scoprire solo dopo l’acquisto i parametri urbanistici che sono alla base della manifestazione d’interesse?”
Questa la conclusione del suo intervento- “Nelle procedure di evidenza pubblica non è possibile rinegoziare dopo la chiusura del contratto, si devono solo rispettare i contenuti del bando e le clausole del negozio. Se si volesse accreditare l’ipotesi della scoperta, dopo 20 anni, di errori tecnici contenuti nel piano di zona si potrebbe solo invocare l’annullamento del contratto. Non si potrà mai escludere l’ipotesi che altri imprenditori non abbiano presentato offerte proprio perché consapevoli dei limiti del piano.”
Durante l’intervento la consigliera, documenti alla mano, ha fatto riferimento ad alcuni punti del bando di gara e ha letto anche una sentenza del Consiglio di Stato.