CAPODRISE: L’OPPOSIZIONE ALL’ATTACCO SULL’ INSTALLAZIONE DI UN’ ANTENNA WIND RADIO BASE A VIA SAN PIETRO  

Ancora una volta la macchina amministrativa e politica del Comune di Capodrise mostra tutta la sua inefficienza ed inerziaIl TAR Campania ha accolto il ricorso della società Wind Tre S.p.A. e ha annullato il provvedimento di sospensione dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base in via San Pietro e ha condannato il Comune.

 

La vicenda va raccontata nei suoi passaggi fondamentali perché segnala l’assenza totale di un’autorità pubblica a tutela dei cittadini.

 

Wind Tre S.p.A. con istanza del 29.11.2019 (protocollata solo il 10.12.2019), fa richiesta al Comune di Capodrise di realizzare una stazione radio base in via San Pietro, a ridosso delle abitazioni della zona. L’art. 87 comma 9 del CCE (Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259), che regolamenta le procedure per le installazioni di antenne radio base, sancisce che se entro 90 giorni il Comune non adotta alcun provvedimento ostativo nei confronti dei richiedenti, le istanze di autorizzazione si intendono accolte. Ma il Comune di Capodrise non adotta alcun provvedimento entro il termine stabilito e, quindi, in base alla norma del silenzio- assenso, il 10.11.2020, Wind Tre S.p.A. comunica al Comune l’avvio delle opere e inizia i lavori propedeutici all’installazione dell’Antenna (scavo, plinto, etc.), a quanto pare, all’insaputa degli amministratori. Lo stesso Sindaco, infatti, interpellato dai residenti dice non saperne nulla. Occorre sottolineare che a causa dell’emergenza COVID-19 il Comune avrebbe avuto anche più tempo per rispondere alla richiesta della Wind Tre.

 

I consiglieri di opposizione, informati della presenza degli operai della Wind Tre in via san Pietro, chiedono immediatamente chiarimenti al Responsabile dell’ufficio competente, che, sollecitato anche dai cittadini del rione, ordina la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere eseguite sino a quel momento.  Intanto Wind Tre ricorre al TAR ma il Comune di Capodrise non si costituisce in giudizio, provvedendo alla nomina dell’avvocato solo nello stesso giorno in cui il TAR è in udienza per pronunciarsi sul ricorso che, ovviamente, viene accolto. La sentenza annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune di Capodrise a “rifondere alla parte ricorrente” le spese legali per un ammontare di 1500 euro oltre all’IVA, CNAP e al rimborso delle spese generali.

 

La vicenda è emblematica del modus operandi dei nostri Amministratori, contraddistinto da incompetenza e superficialità, che ha caratterizzato in modo puntuale tutta la consigliatura.

 

Capodrise 25/03/2021

 

I Consiglieri

Argenziano Roberta

Cipullo Annamaria

Glorioso Giuseppe

Topo Filippo