Sono incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie e per i distributori di carburante. Qui di seguito l’ordinanza:
ordinanza-n-30-del-9-aprile-def